Importare dalla Cina non è così difficile come potrebbe far sembrare in prima battuta, si parte dal trovare il fornitore, impartire un ordine, effettuare un’ispezione e infine spedire fino in Italia o nei paesi di comunità europea. Una volta che la merce arriva in Italia o nei paesi di comunità europea bisogna procedere allo sdoganamento presentando i documenti necessari, alla conclusione del quale, si procede alla consegna finale.
Primo passo: trovare un fornitore
Trovare un fornitore non è difficile, ma trovare un valido fornitore, non è un impresa facile.
A giorno d’oggi la dipendenza dal fornitore si fa sempre più sentire e diventa importante conoscere bene il proprio fornitore in senso stretto. Una valutazione sul potenziale fornitore può ridurre drasticamente i problemi che possono nascere dopo. Allora come dobbiamo valutare il fornitore?
Vediamo insieme.
La prima valutazione che si dovrà fare è legato ai prodotti forniti: numero di linee di prodotti, capacità di design e di progettazione, il tasso di innovazione etc…
La seconda valutazione che si dovrà fare è legato allo stato aziendale del fornitore come indicatori economici quali il livello di fatturato, numero di sedi, numero di personali etc…
La terza valutazione è legato alla parte giuridico ovvero problemi legali quali frode commerciali, problemi con i contratti etc…
Ultima valutazione è legato ai questioni di violazione, quali brevetti e design altrui, contezioso, etc…
Sicuramente possono esserci altre valutazioni da inserire, ma partire con queste si riesce già ad avere una mezza idea sul fornitore. Se invece anche dopo queste valutazioni rimangono dei dubbi, è meglio rivolgersi ad un parere di un esperto.
Secondo passo: impartire un ordine
Dopo aver trovato un valido fornitore, è giunto il momento di piazzare un primo ordine. Qua ci troviamo a dover preparare un contratto di acquisto o un purchase order da trasmettere al fornitore.
Nel contratto è importante tenere in mente alcuni elementi fondamentali come: quantità da ordinare, tempi di elaborazione dell’ordine, qualità da rispettare, prezzi, tipo di confezione etc… Ovviamente non sappiamo se ci possono essere imprevisti, quindi meglio farsi più domande per risolvere ogni dubbio piuttosto che trovarsi delle cattive sorprese dopo.
Se il prodotto da far produrre è protetto da design e/o da brevetti, in questo caso un normale contratto può essere non sufficiente, occorre stipulare un contratto apposito.
Terzo passo: effettuare un’ispezione
Dopo che l’ordine viene completato, è giunto il momento della verifica. Non sempre occorre fare la verifica, in quanto la verifica di per se è un costo in più oltre che richiedere dei tempi ulteriori nell’intero processo di fornitura. Ma allora perché si fa? Il motivo di questa operazione riguarda una maggiore sicurezza applicato agli ordini completati, se pensiamo quando la merce arriva alla dogana e viene trovato qualche irregolarità come ad esempio, vernice usata da parte del fornitore che contengono metalli pesanti oltre limite previsto dalle normative europee, che danno causerebbe. Ma non solo, pensa ai costi di richiamo dei prodotti dopo segnalazione da parte del consumatore, che danni economici causerebbe all’impresa. Ora che hai capito importanza dell’ispezione, dovresti cercare una squadra d’ispezione all’altezza del compito, questo significa non tutti sanno fare tutto, anche per la verifica occorre rivolgersi agli specialisti. Quindi bisogna avere pazienza fino a trovare un valido team d’ispezione.
Quarto passo: procedere alla spedizione
Organizzare la spedizione dovrebbe essere il punto più semplice di intero processo d’acquisto, almeno questo è quello che molti credono, ma non è affatto così, infatti l’apparenza inganna. Il settore della spedizione come tanti altri settori, nascondono dei potenziali rischi e questi rischi sono dovuti soprattutto dagli imprevisti che possono nascere da un momento all’altro. Ad esempio perdita di container al mare, un rischio che non sempre si verifica, ma se si verifica è un bel problema. Detto ciò, cosa bisogna fare contro imprevisti, si ha la necessità di sottoscrivere ad una polizza assicurativa dove per tutta la durata del viaggio viene coperto. Ma non è finita qui.
Inoltre nel organizzare la spedizione c’è la possibilità che il fornitore possa aiutarci a coprire responsabilità e costi quando ci sono in mezzo delle incertezze. Ad esempio non riusciamo a noleggiare un container vuoto, a questo punto se ci rivolgiamo al fornitore, potremmo chiedere lui di noleggiare un container vuoto dove metterà la merce e farà arrivare al porto più vicino a noi. Non malvagia come idea, vero? Anche qui c’è da stare attento, ma come, prima mi dici che il fornitore potrebbe dare una mano, ora dici che bisogna stare attento, cosa dobbiamo credere? In realtà ci sono alcuni aspetti da stare attento, per resto è tutto normale. Primo aspetto, individuare incoterms da usare e accordarsi con il fornitore, ovvero cosa vuoi che tuo fornitore si occupa per te e quali responsabilità vuoi assegnarli. Secondo aspetto, tenere sotto controllato la spedizione compresso la parte assicurativa, ovvero verificare costantemente andamento della spedizione, dal caricamento del materiale fino al tracciamento della spedizione. Terzo aspetto, sapere complessivamente i costi della spedizione compresi i costi per movimentazione della merce e costi per espletamento della pratica di svincolo e sdoganamento.
Quindi passo: sdoganamento e consegna
Finalmente arrivati all’ultimo passo, quando la merce arriva in dogana, cosa bisogna presentare:
1) Documentazione generale necessaria per l’importazione
In via generale ricordiamo come per l’importazione di ogni diversa tipologia di prodotto sarà necessaria la seguente documentazione:
– DAU (Documento Amministrativo Unico);
– Modello DV 1 (dichiarazione di valore in dogana) relativo alle importazioni di merci con valore superiore ad € 10.000;
– Fattura commerciale di vendita;
– Documento di trasporto;
– Certificato di origine
– Packing list
2) Documentazione specifica necessaria per l’importazione
Quanto alle specifiche relative ad ogni singolo prodotto indicato dalla Società indichiamo nel seguito i dazi e l’eventuale documentazione necessaria di supporto.
Þ Importazione di Lenti di vetro neutre – NC 90014020
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.9. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione di Lenti in altri materiali – NC 90015020
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.9. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione di montature in plastica – NC 90031100
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.2. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione montature in metallo – NC 90031930
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.2. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione montature in plastica con lenti in plastica – NC 90041091
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.9. Sarà inoltre necessario presentare le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione di conformità agli standard tecnici per i dispositivi di protezione individuale
In base alle previsioni della Direttiva 686/1989 i dispositivi immessi in circolazione nel mercato europeo devono essere conformi ad alcuni standard minimi previsti a protezione dei consumatori dall’Unione Europea.
Tale Direttiva stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori. I dispositivi devono essere conformi con le previsioni generali e – qualora previste – con le ulteriori disposizioni specifiche previste dall’Allegato 2 della Direttiva. In particolare si tratta di:
– Previsioni generali: queste si riferiscono in particolare ai requisiti di salute e sicurezza dell’utilizzatore del dispositivo, e comprendono i principi di progettazione dello stesso, le modalità di produzione, i materiali utilizzati, le istruzioni del prodotto, ulteriori informazioni che debbono essere fornite dal produttore ecc.
– Disposizioni specifiche: quanto alle previsioni specifiche per i DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, viene previsto che gli stessi devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore. I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell’utilizzatore. Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore. I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l’uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.
Gli obblighi imposti al livello comunitario dalla Direttiva 686/1989 sono stato altresì oggetto di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente un quadro riepilogativo di tutte le norme armonizzate relative ai dispositivi di protezione individuale. In tale Decreto viene riportato, per quanto concerne gli occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni per uso generale ilriferimento alla norma UNI EN 1836.
A titolo esemplificativo riportiamo qui i requisiti di maggior rilievo previsti dalla norma UNI EN 1836: (i) gli occhiali devono essere privi di parti sporgenti, di spigoli vivi che possono causare disagio o lesioni all’utilizzatore (ii) i materiali con i quali vengono prodotti gli occhiali non devono causare irritazioni nell’utilizzatore (iii) le lenti devono proteggere l’utilizzatore dai raggi UV, UVA e UVB, in conformità agli specifici requisiti previsti nella norma, dai raggi infrarossi, ultravioletti e dalla luce blu.
Qualora i dispositivi siano conformi alla normativa sopra esposta, dovranno riportare il marchio CE, per poter essere immessi sul mercato europeo. Tale marchio attesterà la conformità del prodotto agli standard europei in vigore. Inoltre, lo stesso dovrà essere apposto maniera visibile, indelebile e facilmente leggibile sul dispositivo o sull’imballaggio e dovrà essere corredato dal numero di identificazione dell’autorità competente all’effettuazione del controllo sul prodotto.
Per l’apposizione del predetto marchio, sarà inoltre necessaria una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità redatta in conformità con quanto previsto dall’ Allegato VI della Direttiva.
b) Dichiarazione Cites
Ai fini dell’espletamento delle procedure doganali di importazione, per quanto concerne i prodotti derivanti da specie di animali o vegetali in via di estinzione, sarà necessaria la certificazione CITES, la quale dovrà essere emessa dallo Stato in cui si trova la specie in via di estinzione (cfr EC Reg. 338/1997).
Quanto alle procedure e documenti per l’importazione, vi sono tre diverse procedure da seguire, le quali possono variare a seconda che il prodotto contenga elementi derivati da specie animali o vegetali contenute negli Allegati A,B,C o D; in particolare:
1. Prodotti contenenti specie incluse negli allegati A e B occorrerà:
– Richiesta di autorizzazione per l’importazione, allegando la copia del documento di esportazione, all’autorità competente
– Invio dell’originale dell’autorizzazione all’importazione all’esportatore non europeo.
– L’esibizione alla dogana dei documenti di esportazione ed importazione accompagnanti le merci, sino all’arrivo in UE.
2. Prodotti contenenti specie incluse nell’allegato C occorrerà:
– Una notifica di importazione presentata all’autorità competente prima dell’effettiva importazione del prodotto;
– L’emissione da parte delle autorità dello stato esportatore di:
– un’autorizzazione all’esportazione: nel caso in cui l’importazione avvenga da uno Stato menzionato nell’Allegato C, in relazione alla specie ivi indicata;
– un certificato di origine: nel caso in cui l’importazione avvenga da uno Stato che non è menzionato nell’Allegato C, in relazione alle specie indicate nell’Allegato stesso.
3. Prodotti contenenti specie incluse nell’allegato D occorrerà:
– una notifica dell’importazione all’autorità nazionale competente all’atto di importazione
– compatibilità del prodotto con la normativa sull’etichettatura prevista dalla Direttiva 94/11/EC. In particolare occorrerà verificare la rispondenza del prodotto con i requisiti ivi previsti, tra i quali la presenza di indicazioni circa il materiale costituente il prodotto, le indicazioni in lingua italiana sull’etichetta, se previste, ecc.
Una volta che la merce viene sdoganata, c’è da organizzare la consegna con un vettore.
Arrivati qui, dovresti aver imparato il fondamento per importare dalla Cina. Ma se hai ancora dubbi e vorresti delegare il compito, puoi contattarci all’indirizzo support@esyimport.com